Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, sentito il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) perseguire le finalità di cui all'articolo 1 mediante la previsione di sgravi fiscali in favore dei soggetti, pubblici e privati, che presentano appositi progetti per costruire nuove strutture da gioco e strutture turistiche finalizzate a favorire l'accesso al gioco del golf a nuove fasce sociali quali i giovani e le persone a reddito basso, mediante l'applicazione di tariffe di gioco agevolate, tenuto conto delle seguenti condizioni:

              1) le nuove strutture devono mirare anche a incentivare il gioco del golf da parte dei soggetti diversamente abili che possono trarne giovamento nel contesto ambientale per il recupero psicofisico, in linea con le indicazioni del Comitato paraolimpico internazionale;

              2) la realizzazione di nuovi impianti deve favorire l'agriturismo, il recupero urbanistico, i complessi termali e i prodotti enologici ed agroalimentari;

              3) le richieste di eventuali contributi e sgravi fiscali devono contenere l'impegno di aprire a tutti i campi di gioco, con un costo di green fee che non superi la metà di quello dei campi tradizionali, gestiti da associazioni private a struttura associativa chiusa, esistenti nella medesima regione. Le agevolazioni di cui al presente numero possono essere accordate solo se i soggetti si impegnano, nell'ambito di un eventuale complessivo programma di

 

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riqualificazione urbanistica, a costruire il campo da golf per primo, impegnandosi inoltre per un periodo di venti anni a non mutare la destinazione del territorio, neppure in presenza di cambiamenti autorizzatori degli strumenti urbanistici, pena la perdita e la restituzione dei benefìci goduti;

              4) sono privilegiati, nell'attribuzione dei fondi, i progetti integrati che presentano i maggiori vantaggi per la destagionalizzazione dei flussi turistici, uniti al pieno rispetto e alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi oggetto dell'intervento in progetto;

              5) nella formazione della graduatoria sono considerati come parametri fondamentali l'aumento dell'occupazione nel settore delle attività turistiche e lo sviluppo del gioco del golf e delle strutture turistiche nel sud;

              6) sono privilegiati i progetti che prevedono lo sfruttamento di sinergie con beni e con infrastrutture turistici già esistenti, nonché la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riferimento alla valorizzazione delle strade del vino, dei prodotti agroalimentari italiani e delle terme;

              7) un punteggio privilegiato è attribuito alla presentazione di progetti per campi da gioco fra loro consorziati, in maniera da formare un distretto del golf;

              8) i soggetti ricompresi nelle categorie dell'agriturismo hanno titolo a concorrere alla costruzione di campi da golf, secondo parametri di correlazione che tengono conto delle specificità delle realtà agricole;

              9) gli impianti da golf da costruire su aree industriali oggetto di dismissione hanno un canale preferenziale di valutazione, che utilizza gli strumenti vigenti della programmazione economica e della riqualificazione di aree industriali in crisi quale momento elettivo per avviare la procedura;

 

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          b) razionalizzare e semplificare le procedure oggetto dell'esame del Comitato, agendo attraverso lo strumento della codificazione, nelle materie di competenza esclusiva o concorrente dello Stato ai sensi titolo V della parte seconda della Costituzione, prevedendo strumenti di confronto e di coordinamento con le regioni e gli enti locali, avuto riguardo alle materie di loro competenza, valorizzando il ruolo delle conferenze di servizi per agevolare le procedure autorizzatorie. Nell'esercizio della delega di cui alla presente lettera, il Governo garantisce ai richiedenti tempi certi della procedura e una accelerazione delle pratiche.

      2. Nell'ambito dell'attività volta a dare attuazione alla delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo è altresì impegnato, nell'ambito del confronto Governo-regioni, a redigere, di intesa con le stesse regioni, le linee guida tecnico-urbanistico-paesaggistiche sui campi da golf. Le linee guida, che sono periodicamente aggiornate, non hanno valore cogente ma costituiscono una base di indicazioni, tendenzialmente uniformi, da distribuire agli uffici tecnico-urbanistici dei comuni e delle province italiani.